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[1]Misura dell'indennita' di trasferta e criteri per la sua attribuzione
[2]Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
- 1)direttore centrale, direttore compartimentale di 1ª classe, direttore centrale aggiunto, direttore compartimentale..................... L. 210 2) ispettore superiore, ispettore capo....... L. 180 3) ispettore principale, ispettore, segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore e qualifiche equiparate; capo stazione sovrintendente capo stazione superiore e qualifiche corrispondenti.......... L. 150 4) segretario capo, segretario principale, segretarie e qualifiche equiparate: archivista capo, applicato principale, applicato e qualifiche equiparate: capo stazione principale, capo stazione di 1ª classe, capo stazione e qualifiche corrispondenti, sottocapotecnico a.p., capo verificatori, capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe e sorvegliante principale della linea.......................... L. 120 5) aiuto applicato e qualifiche equiparate, assistente principale di stazione, assistente di stazione, capo treno, conduttore principale a.p., conduttore, macchinista, macchinista T.M., aiuto macchinista, verificatore, operaio tecnico, sorvegliante della linea, primo nostromo, capo motorista. capo elettricista....................... L. 105 6) qualifiche non comprese nei raggruppamenti 1, 2, 3, 4, 5 e 7....................... L. 95 7) infermiere, usciere, inserviente, ausiliario di stazione, manovratore, deviatore, frenatore, accudiente a.p., operaio dell'armamento, cantoniere, guardiano a.p., operaio qualificato, operaio comune, manovale, marinaio, carbonaio.............. L. 85
[3]Per le ore di missione comprese fra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennita' di trasferta spettante sono maggiorate del 50%. Per le missioni compiute in localita' distanti meno di 10 Km. e almeno 3 km. dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennita' di trasferta sono ridotte del 50%. L'indennita' di trasferta, nelle misure previste nei precedenti comma, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi. L'indennita' di trasferta non e' dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella localita' di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla localita' di residenza. Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare. Per le ore di missione interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennita' di trasferta anche se la durata complessiva della missione e' inferiore a cinque ore.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 1 dicembre 1960
