Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Missioni continuative
tolto: L'indennita' di trasferta e' ridotta del 10 per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima localita'. Se la durata della missione continuativa nella stessa localita' eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta dei 20 per cento. Qualora in missione continuativa si protragga, sempre nella medesima localita', oltre i 180 giorni, l'indennita' di trasferta, per il tempo successivo, e' ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni. Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima localita' anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni. Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione. Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima localita' non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore. Il cambiamento di localita' rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, sempreche' la distanza minima calcolata fra la veccila e la nuova localita' di lavoro sia di almeno dieci chilometri. Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art3 · fonte del testo