Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 143 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Indennita' di trasloco al personale collocato a riposo
tolto: Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attivita' di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennita' ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti. Per coloro che siano in godimento di un alloggio della Azienda la corresponsione delle indennita' e dei rimborsi previsti nel primo comma e' ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo Comune, purche' il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art21 · fonte del testo