Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 158 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Trasloco della famiglia in Comune viciniore alla residenza
tolto: Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilita' di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in Comune viciniore, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e rimborsi inerenti al trasferimento, purche' la distanza fra la casa municipale del detto Comune viciniore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri. Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del Comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio. Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purche' effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 18, di diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art20 · fonte del testo