Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Rimborso della pigione
tolto: Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto ne' subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'art. 24, e' concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e cio' anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza. Quando il contratto non prestabilisca un'indennita' per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quali condizioni egli possa pattuirla. Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli e' rifusa la differenza, sempreche' abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore locale. A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non puo' essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'art. 24. I direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata. L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda. In tal caso la misura del fitto da rimborsare e' stabilita dalle autorita' di cui al quinto comma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art23 · fonte del testo