Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 129 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Prescrizioni relative al rimborso della pigione
tolto: Per il rimborso previsto dall'art. 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito. Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio. Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione e si limiti ad un tempo minore. Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purche' non anteriore di una settimana alla data del trasloco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art24 · fonte del testo