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[1]Al personale che risiede presso le localita' di confine appresso indicate, o in localita' comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle localita' medesime:

[2]LOCALITA

[3]Aiuto applicato e qua- lifiche equiparate: personale ausiliario degli uffici persona- le esecutivo dell'e- sercizio, escluso il capo treno di 1ª classe e il macchini- sta di 1ª classe

[4]Rimanente personale

[5]Luino, Poggioreale Campa- gna, Poggioreale del Carso

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art26 · fonte del testo