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[1]((Al personale che risiede presso le localita' di confine appresso indicate, o in localita' comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle localita' medesime:
[2]===================================================================== |Aiuto applicato e qualifiche| |equiparate; personale ausi-| |liario degli uffici; perso-| LOCALITA |nale esecutivo dell'esercizio,|Rimanente |escluso il capo treno di 1ª|personale |classe e il macchinista di 1ª| |classe | ----------------------------|------------------------------|-------- | Lire | Lire Modane, Chiasso, Innsbruck,| | Arnoldstein, Brennero, San| | Candido, Tarvisio, Poggio-| | reale Campagna, Poggioreale| | del Carso..................| 3.500 | 4.500 | | Ventimiglia, Domodossola,| | Luino, Gorizia Centrale,| | Nova Gorica............... | 1.750 | 2.250
[3]| |))5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
