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Il soprassoldo di cui al precedente articolo e' ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico; Il soprassoldo stesso e' ridotto alla meta' per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo ai soprassoldo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art27 · fonte del testo