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L'indennita' di malaria e' corrisposta ai dipendenti:
- a)che risiedono nelle localita' dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;
- b)che in dette localita' debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
