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L'indennita' di malaria e' corrisposta ai dipendenti:

  • a)che risiedono nelle localita' dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;
  • b)che in dette localita' debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art29 · fonte del testo