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[1]Il personale rivestito delle qualifiche appresso indicate e che esercita permanentemente le mansioni della propria qualifica e' tenuto ad alloggiare nei locali che l'Azienda mette a sua disposizione oppure a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio. Per giustificati motivi l'Azienda puo' consentire a detto personale di rinunciare all'alloggio assegnatogli nei suoi fabbricati, ma in tal caso il medesimo perde il diritto al trattamento di cui al presente articolo. Il personale di cui sopra che occupa gli alloggi messi a sua disposizione dall'Azienda nell'impianto dove viene utilizzato o nelle immediate vicinanze di esso, viene assoggettato al pagamento del canone mensile stabilito dall'Azienda stessa in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, ridotto della percentuale indicata nella colonna A della tabella seguente. Il personale delle anzidette qualifiche che e', invece, alloggiato in locali dell'Azienda non compresi fra quelli di cui sopra, ma ubicati a non piu' di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, viene assoggettato al pagamento del canone previsto nel precedente comma, ridotto della percentuale indicata nella colonna B della tabella. Al personale che prende abitazione in alloggio privato, ubicato a non piu' di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, e' concesso uno speciale compenso mensile nella misura indicata nella colonna C della tabella. La distanza di cui ai precedenti comma si computa lungo l'itinerario che deve essere normalmente seguito per raggiungere dall'abitazione il posto di lavoro.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art33 · fonte del testo