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I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche Indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilita' nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festivita' Infrasettimanali quando:

  • 1)siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;
  • 2)occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non piu' di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il piu' vicino Ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale. Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;
  • 3)occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto di cui al punto 2). Nei casi di cui al punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella. Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della tabella stessa. Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'art. 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo della reperibilita' puo' richiedersi al massimo, a settimane alterne. L'obbligo della reperibilita' consiste nell'impegno da parti dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, ponendosi in condizioni di soddisfarle. In casi di impedimento o necessita' di particolare rilievo preclusivi della reperibilita', gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti. La reperibilita' puo' essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilita'. QUALIFICHE A B C % % lire
  • 1)Stazioni: Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam 35 20 3.500 Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe ad personam........................... 40 25 2.500 Capo stazione............................ 45 30 2.000 Deviatore capo Capo deposito sovrintendente, superiore, e Capo squadra deviatori................ 50 35 1.700 Capo deposito sovrintendente, superiore, Deviatore................................ 55 40 1.400 Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi...................... 60 45 1.000
  • 2)Depositi locomotive: Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam.. 35 20 3.500 Capo deposito di 1ª classe. Capo deposi- to, Macchinista di 1ª classe e Macchi- nista assegnati permanentemente alle funzioni di Capo deposito............. 40 25 2.500 Consegnatario carri soccorso di 1ª cate- goria e suo sostituto.................... 50 35 1.700
  • 3)Squadre rialzo e posti di verifica: Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe ad personam, di 1ª classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimen- tale o in localita di particolare in- tensita di traffico................... 35 20 3.500 Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale............... 50 35 1.700
  • 4)Linea: Sorvegliante principale della linea, Sor- vegliante della linea e Capo squadra della linea........................... 55 40 1.400 Operaio dell'armamento, Guardiano ad per- sonam e Cantoniere....................... 60 45 1.000
  • 5)Impianti elettrici e di segnalamen- to: Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di la classe ad personam addetti alle sottostazioni di trasfor- mazione, alla manutenzione degli appa- rati centrali, di segnalamento e di blocco, nonche delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegra- fiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche....... 35 20 3.500 Capo tecnico di 1ª classe, Capo tecnico e Sottocapotecnico ad personam addetti come sopra............................ 40 25 2.500 Operaio specializzato, Operaio qualifica- to di 1ª classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio ad personam addetti come sopra............................ 50 35 1.700 Manovali delle squadre di pronto inter- vento................................. 60 45 1.000
  • 6)Capi reparto di esercizio: Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, impianti elettrici.................... 35 20 3.500
  • 7)Navi traghetto: Dirigente nautico e dirigente tecnico delle navi traghetto; Capo tecnico ti- tolare dell'officina del Reparto Navi- gazione di Messina.................... 35 20 3.500

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 222 parole tolte, 721 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Il personale rivestito delle qualifiche appresso indicate e che esercita permanentemente le mansioni della propria qualifica e' tenuto ad alloggiare nei locali che l'Azienda mette a sua disposizione oppure a prendere abitazioneaggiunto: I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche Indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilita' nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festivita' Infrasettimanali quando:

aggiunto: 1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del tolto: luogo ove presta abitualmente servizio. Per giustificati motivi l'Azienda puo' consentire a detto personale di rinunciare all'alloggio assegnatogli nei suoi fabbricati, ma in tal caso il medesimo perde il diritto al trattamento aggiunto: medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;

aggiunto: 2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non piu' di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il piu' vicino Ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale. Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;

aggiunto: 3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto di cui al tolto: presente articolo. Il personale di cui sopra che occupa gli alloggi messi a sua disposizione dall'Azienda nell'impianto dove viene utilizzato o nelle immediate vicinanze di esso, viene assoggettato al pagamento del canone mensile stabilito dall'Azienda stessa aggiunto: punto 2). Nei casi di cui al punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, tolto: ridotto della percentuale indicata nella colonna A della tabella seguente. Il personale delle anzidette qualifiche che e', invece, alloggiato in locali dell'Azienda non compresi fra quelli di cui sopra, ma ubicati a non piu' di quattro chilometri dal normale posto aggiunto: nella misura indicata rispettivamente nelle colonne A e B della tabella. Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna C della tabella stessa. Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'art. 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo della reperibilita' puo' richiedersi al massimo, a settimane alterne. L'obbligo della reperibilita' consiste nell'impegno da parti dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, tolto: viene assoggettato al pagamento del canone previsto nel precedente comma, ridotto della percentuale indicata nella colonna B della tabella. Al personale che prende abitazione in alloggio privato, ubicato a non piu' di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, e' concesso uno speciale compenso mensile nella misura indicata nella colonna C della tabella. La distanza di cui ai precedenti comma si computa lungo l'itinerario che deve essere normalmente seguito per raggiungere dall'abitazione il posto di lavoro. aggiunto: ponendosi in condizioni di soddisfarle. In casi di impedimento o necessita' di particolare rilievo preclusivi della reperibilita', gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti. La reperibilita' puo' essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilita'. QUALIFICHE A B C % % lire

aggiunto: 1) Stazioni: Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam 35 20 3.500 Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe ad personam........................... 40 25 2.500 Capo stazione............................ 45 30 2.000 Deviatore capo Capo deposito sovrintendente, superiore, e Capo squadra deviatori................ 50 35 1.700 Capo deposito sovrintendente, superiore, Deviatore................................ 55 40 1.400 Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi...................... 60 45 1.000

aggiunto: 2) Depositi locomotive: Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe ad personam.. 35 20 3.500 Capo deposito di 1ª classe. Capo deposi- to, Macchinista di 1ª classe e Macchi- nista assegnati permanentemente alle funzioni di Capo deposito............. 40 25 2.500 Consegnatario carri soccorso di 1ª cate- goria e suo sostituto.................... 50 35 1.700

aggiunto: 3) Squadre rialzo e posti di verifica: Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale, di 1ª classe ad personam, di 1ª classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimen- tale o in localita di particolare in- tensita di traffico................... 35 20 3.500 Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale............... 50 35 1.700

aggiunto: 4) Linea: Sorvegliante principale della linea, Sor- vegliante della linea e Capo squadra della linea........................... 55 40 1.400 Operaio dell'armamento, Guardiano ad per- sonam e Cantoniere....................... 60 45 1.000

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

aggiunto: 5) Impianti elettrici e di segnalamen- to: Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di la classe ad personam addetti alle sottostazioni di trasfor- mazione, alla manutenzione degli appa- rati centrali, di segnalamento e di blocco, nonche delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegra- fiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche....... 35 20 3.500 Capo tecnico di 1ª classe, Capo tecnico e Sottocapotecnico ad personam addetti come sopra............................ 40 25 2.500 Operaio specializzato, Operaio qualifica- to di 1ª classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio ad personam addetti come sopra............................ 50 35 1.700 Manovali delle squadre di pronto inter- vento................................. 60 45 1.000

aggiunto: 6) Capi reparto di esercizio: Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, impianti elettrici.................... 35 20 3.500

tolto: Parte di provvedimento in formato graficoaggiunto: 7) Navi traghetto: Dirigente nautico e dirigente tecnico delle navi traghetto; Capo tecnico ti- tolare dell'officina del Reparto Navi- gazione di Messina.................... 35 20 3.500

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art33 · fonte del testo