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Il trattamento di alloggio alle condizioni di cui al comma terzo, quarto e quinto dell'art. 33 e' conservato nei casi:
- a)di trasferimento ad altro impianto ove il dipendente, per le mansioni disimpegnate, continua ad avere titolo al trattamento previsto dall'art. 33, allorche', per mancanza di alloggio nella nuova residenza o in prossimita' del nuovo posto di lavoro sia eccezionalmente autorizzato a conservare l'alloggio di servizio occupato prima del trasferimento;
- b)di congedo straordinario,
- c)di malattia o di aspettativa per ragioni di salute, fino a quando compete il relativo trattamento economico;
- d)di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddetto, ma cio' limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e sempreche' il dipendente non abbia, nell'occasione, conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare Alle stesse condizioni l'alloggio puo' essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, in caso di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, anche d'ufficio o in via cautelare.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
