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E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non puo' essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro. Il semplice spostamento dell'orario normale in una o piu' giornale, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non da luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma. Al personale di condotta, di scorta ai treni e navigante, il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per il tempo impiegato nei vari servizi, da computare nei modi indicati rispettivamente negli articoli 42, 49 e 77, per la parte eccedente in ciascun mese il numero di ore risultanti dal prodotto delle giornate di presenza in servizio per otto, con un massimo di 6 giorni lavorativi alla settimana. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto, da effettuare nella misura feriale diurna prevista dal successivo art. 39 per la qualifica rivestita, esclude il pagamento, per le stesse ore, del premio per ora di lavoro di cui ai predetti articoli 42, 49 e 77.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
