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E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non puo' essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro. Il semplice spostamento dell'orario normale in una o piu' giornale, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non da luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma. ((Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerenti alla giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione nel compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 39)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010
