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Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa e' corrisposto un compenso la cui misura e' data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento. Detto compenso e' aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi. Non compete il compenso per lavoro straordinario:

  • a)ai dipendenti dei quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;
  • b)ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art39 · fonte del testo