Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa e' corrisposto un compenso la cui misura e' data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento. ((Detto compenso e' aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6)). 5 Non compete il compenso per lavoro straordinario:

  • a)ai dipendenti dei quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;
  • b)ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1961, n. 1286

5

La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

Testo in vigore dal 31 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 31 dicembre 1961. 12 parole tolte, 45 parole aggiunte.

… cento. Detto compenso e' aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese tolto: di notte, dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi aggiunto: nelle ore notturne dei giorni feriali e nelle ore diurne dei giorni festivi e di un ulteriore 20 per cento per le prestazioni rese nelle ore notturne dei giorni festivi. Per ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 22 e le ore 6. Non compete il compenso per lavoro straordinario:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 novembre 1961, n. 1286

    La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art39 · fonte del testo