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[1]((Compenso per assenza dalla residenza

[2]Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore. Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza dei treno, secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 19 parole tolte, 73 parole aggiunte.

Al tolto: macchinista ed all'aiuto aggiunto: Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e aggiunto: di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano tolto: serviziaggiunto: , per conto del deposito o della tolto: stazione aggiunto: Stazione cui sono stabilmente addetti, tolto: che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei aggiunto: servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore. Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione tolto: di cui all'art. 44. aggiunto: prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza tolto: del aggiunto: dei treno, secondo l'orario stabilitotolto: , all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art45 · fonte del testo