Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Compenso per assenza dalla residenza

tolto: Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' tra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non interiore a cinque ore: Capo treno........................................ L. 90 Conduttore principale ad persona, conduttore, as- sistente viaggiante o frenatore................ " 82. Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art52 · fonte del testo