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[1]Compenso per assenza dalla residenza

[2]((Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' tra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non interiore a cinque ore: Capo treno........................................ L. 90 Conduttore principale ad persona, conduttore, as- sistente viaggiante o frenatore................ " 82)). 5 6 Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 novembre 1961, n. 1286

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La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".

L. 14 maggio 1965, n. 498

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La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".

Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 1965

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1961 al 15 giugno 1965. 35 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… cui e' stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' tolto: fra aggiunto: tra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non tolto: inferiore a 5 ore: capo aggiunto: interiore a cinque ore: Capo treno......................... tolto: L. 70 conduttore, assistente viaggiante eaggiunto: ............... L. 90 Conduttore principale ad persona, conduttore, as- sistente viaggiante o frenatore....... tolto: L. 56 Per gli agenti rivestiti della qualifica di conduttore principale ad personam il compenso suddetto e' fissato nella misura di lire 63aggiunto: ......... " 82. Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 maggio 1965, n. 498

    La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art52 · fonte del testo