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[1]Compenso per assenza dalla residenza
[2]((Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui e' stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' tra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non interiore a cinque ore: Capo treno........................................ L. 90 Conduttore principale ad persona, conduttore, as- sistente viaggiante o frenatore................ " 82)). 5 6 Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza. Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennita' di trasferta.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 novembre 1961, n. 1286
5La L. 22 novembre 1961, n. 1286 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961".
L. 14 maggio 1965, n. 498
6La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".
Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
