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[1]Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioe' del carico, scarico tra sbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato ((...)) nelle seguenti misure:

[2]Capo treno......................... L. 15 Conduttore, assistente viaggiante, frenatore........ L. 9 I manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennita' di trasferta, le competenze previste dal presente capo per i frenatori occupati in questo speciale servizio. Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servito non ha titolo al premio di cui sopra.

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 14 parole tolte.

… a seconda delle mansioni espletate un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato tolto: (computandosi le ore di lavoro a norma del comma primo e secondo dell'art 49)aggiunto: ... nelle seguenti misure:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art53 · fonte del testo