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[1]Premio di maggior produzione.
[2]Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosita' previsto dal successivo art. 58, il cui importo giornaliero in nessun caso puo' essere superiore al 40 per cento della trecentododicesima parte dello stipendio annuo iniziale. Qualora, a parita' di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore a quello medio liquidabile per premio di operosita' ai pari qualifica che lavorano in economia, compete agli interessati quest'ultimo premio. Le norme in base alle quali e' da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal direttore generale.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
