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[1]((Premio di maggior produzione
[2]Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosita' previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso puo' essere superiore al 40 per cento della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale. Qualora, a parita' di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di operosita' prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio nella predetta seconda misura. Le norme in base alle quali e' da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 31 dicembre 1961
