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Il premio di operosita', stabilito dall'articolo precedente, e' attribuito nella misura minima prevista quando il dipendente e' utilizzato in un posto che presenta responsabilita', rischi e disagi pressoche' normali e quando il rendimento del dipendente medesimo e' pure da considerarsi normale. Quando, invece, il posto occupato comporta responsabilita', rischi e disagi superiori a quelli normali o quando il rendimento dell'interessato e' particolarmente elevato, il premio puo' essere assegnato in misura superiore alla minima fino a raggiungere il massimo previsto. La valutazione del disagio deve essere fatta in relazione all'incarico affidato al dipendente e non in relazione alle condizioni di disagio relative alla localita' in cui il dipendente stesso presta servizio. Durante il periodo di prova il premio di operosita' e' attribuito nella misura minima prevista. Il premio a ciascuno assegnato puo' essere ridotto o soppresso per negligenza o scarso rendimento nel servizio. In caso di riduzione dello stipendio, deliberato a seguito di procedimento disciplinare, il premio di operosita' deve essere, comunque, ridotto in uguale proporzione. Al personale dell'esercizio utilizzato in mansioni del personale degli uffici il premio di operosita' compete, in ogni caso, nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica assimilata. Il premio assegnato in base alle norme che precedono spetta per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario. Il premio di operosita' previsto dall'art. 58 per il personale che fruisce delle competenze speciali di cui ai capi VIII, IX e XIII, e' da corrispondere per le giornate di effettiva presenza in servizio durante le quali il personale stesso non percepisca le competenze medesime. Le altre norme relative alla determinazione della misura del premio ed alle modalita' di applicazione delle eventuali riduzioni o della soppressione del medesimo sono approvate dal direttore, generale.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960
