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[1]Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.

[2]Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettive gravosita' per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di L. 54. Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 15 giugno 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art61 · fonte del testo