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[1]Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche.
[2]((Al personale addetto al lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettiva gravosita', per il fatto che richiedono manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, e' corrisposto un compenso giornaliero di lire 80)). 6 Il direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 maggio 1965, n. 498
6La L. 14 maggio 1965, n. 498 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1964".
Testo in vigore dal 15 giugno 1965 al 16 dicembre 2010
