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[1]Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni - Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine

[2]Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere piu' missioni al mese, la indennita' di trasferta e' ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici. Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista, dal primo comma dell'art. 3. Ai fini del primo comma si intendono per giorni di missione i giorni durante i quali il personale acquista comunque titolo all'indennita' di trasferta. Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero l'indennita' di trasferta compete nella misura e con le modalita' previste per l'interno del Paese. Tuttavia per dette missioni compete l'indennita' di trasferta nella misura prevista al terzo comma dell'art. 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la localita' di missione e' inferiore a 3 km.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art7 · fonte del testo