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[1]Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio

[2]Ai dipendenti di tutti i servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente piu' gravose o di maggiore responsabilita' di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese noti compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto Ministeriale e finche' durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi. Pure con decreto Ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cointeressarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art73 · fonte del testo