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Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta l'indennita' giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 83 ed il trattamento di cui all'art. 80.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art85 · fonte del testo