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((Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'articolo 77, l'indennita' giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'articolo 83)).
Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010
