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((Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'articolo 77, l'indennita' giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'articolo 83)).

Testo in vigore dal 17 novembre 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 novembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 17 novembre 1960. 9 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spettaaggiunto: , in aggiunta al trattamento previsto dall'articolo 77, l'indennita' giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui tolto: all'art. 83 ed il trattamento di cui all'art. 80 aggiunto: all'articolo 83.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art85 · fonte del testo