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[1]Al secondo comma dell'art. 12 della legge, modificato con l'art. 9 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' sostituito il seguente:

[2]«La decadenza e' pronunziata dal Consiglio direttivo della Federazione su proposta del presidente».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art10 · fonte del testo