Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 295 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'art. 6 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' abrogato.

tolto: All'art. 9 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sono sostituiti i seguenti:

tolto: «Art. 9. - La Federazione provinciale:

tolto: 1° dirige e coordina le attivita' dei Comitati comunali di patronato di cui all'art. 10;

tolto: 2° provvede alla esecuzione delle disposizioni impartite dall'Opera nazionale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternita' e dell'infanzia nell'ambito della Provincia, dirigendo e coordinando le attivita' delle istituzioni pubbliche e private;

tolto: 3° segnala all'Opera nazionale le istituzioni pubbliche e private della Provincia e le persone che si rendono benemerite delle opere di assistenza della maternita' e dell'infanzia, riferisce periodicamente sull'andamento dei servizi, propone i provvedimenti che ritenga necessari per migliorarli e da' parere sulle domande di sovvenzione presentate dalle dette istituzioni».

tolto: «Art. 9 bis. - Il presidente rappresenta la Federazione, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria gestione, esamina gli affari da sottoporsi al Consiglio direttivo, formula le relative proposte, vigila sul funzionamento delle istituzioni pubbliche e private e dei Comitati di patronato istituiti con l'art. 10 della presente legge, ed in genere sulla applicazione delle leggi protettrici della maternita' e dell'infanzia.

tolto: «Nei casi di urgenza, il presidente puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio direttivo, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica. «Per l'esercizio della vigilanza il presidente puo' fare eseguire speciali ispezioni richiedendo anche, ove occorra, l'opera di uffici pubblici e di ispettori governativi, con le modalita' stabilite nel regolamento.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: «Per quanto riguarda l'applicazione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla Cassa di maternita' e delle altre leggi sul lavoro in generale, la vigilanza e' esercitata dagli ispettori corporativi, ai quali il presidente di ogni Federazione provinciale deve segnalare le eventuali trasgressioni».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art8 · fonte del testo