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[1]All'art. 13 della legge, modificato con l'art. 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' sostituito il seguente:
[2]«Le funzioni del presidente, vice-presidente e dei membri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera nazionale, del presidente, del vice-presidente e dei Membri dei Consigli direttivi delle Federazioni provinciali, nonche' quelle dei presidenti e vice-presidenti dei Comitati di patronato e dei patroni e delle patronesse sono gratuite».
Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
