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[1]All'art. 2 della legge, modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' sostituito il seguente:

[2]«L'Opera nazionale e' amministrata da un Consiglio centrale composto di 13 membri, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, e designati: uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista; due dal Ministro per l'interno e cinque, rispettivamente, dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la giustizia, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, scegliendoli nel personale delle relative Amministrazioni di grado non inferiore al 6°: uno dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e uno dalla Croce Rossa Italiana; tre sono scelti dal Ministro per l'interno tra le persone specialmente competenti nelle discipline relative all'assistenza della madre e del fanciullo.

[3]«I membri del Consiglio si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere confermati.

[4]«Il presidente e il vice-presidente, da scegliersi fra i consiglieri, sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

[5]«In seno al Consiglio centrale e' costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente dello stesso Consiglio e di un membro del Consiglio designato dal Ministro per l'interno, il quale nominera' pure un supplente, scegliendolo tra i consiglieri.

[6]«Nei casi di urgenza, la Giunta esecutiva puo' prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sottoporle a quest'ultimo nella sua prima adunanza per la ratifica. «Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive. La decadenza e' pronunciata dai rispettivi consessi: il Ministro per l'interno la puo' promuovere.

[7]«Il presidente, il vice-presidente e i membri del Consiglio centrale possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art2 · fonte del testo