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[1]All'art. 4 della legge, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' sostituito il seguente: «L'Opera nazionale:

[2]1° provvede per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti nel regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie che non possono prestar loro tutte lo necessarie cure per un razionale allevamento, dei fanciulli di qualsiasi eta' appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'eta' di 18 anni compiuti.

[3]«Con le provvidenze dirette a questi scopi l'Opera nazionale integra le opere gia' esistenti di protezione della maternita e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

[4]2° favorisce la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza la cura delle donne gestanti, di scuole teorico-pratiche, di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

[5]3° organizza, d'accordo con le Amministrazioni delle provincie, con i Consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate nei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2839 e 2889, nonche' con gli ufficiali sanitari dei singoli Comuni e con le autorita' scolastiche, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le altre malattie infantili;

[6]4° invigila l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternita' e dell'infanzia e promuove, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando ne ravvisi la opportunita', la riforma di tali disposizioni».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art4 · fonte del testo