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[1]La lettera b) del primo comma dell'art. 6 della legge e' cosi' modificata:
[2]«b) di sovvenzionare le istituzioni, che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti».
Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
