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[1]Gli articoli 10 e 11 della legge, modificati rispettivamente con gli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, sono sostituiti con i seguenti:
[2]«Art. 10. - In ogni Comune e' costituito, per l'attuazione dei compiti della Federazione provinciale, un Comitato di patronato, composto di membri di diritto e di altri scelti dal presidente della Federazione stessa tra persone di indiscussa probita' e rettitudine, esperte in materia di assistenza materna ed infantile.
[3]«Sono patroni di diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato, un magistrato o un conciliatore, designati dal presidente del Tribunale, l'ufficiale sanitario del Comune, il presidente della Congregazione di carita', il direttore didattico o un maestro, un sacerdote che abbia cura di anime, designato dal prefetto, la segretaria del Fascio femminile.
[4]«Nei Comuni nei quali occorra costituire piu' di un Comitato, i componenti dei Comitati aggiunti sono nominati dal Comitato indicato al primo comma del presento articolo, cui spetta determinare, con deliberazione approvata dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati aggiunti e dei rispettivi componenti.
[5]«La nomina dei patroni e delle patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti deve essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione».
[6]«Art. 11. - Il podesta' o un suo delegato e' di diritto presidente del Comitato di patronato.
[7]«In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce la segretaria del Fascio femminile.
[8]«Le nomine del presidente e del vice-presidente dei Comitati aggiunti sono fatte, rispettivamente, dal podesta' e dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio direttivo della Federazione».
[9]«Art. 11-bis. I Comitati di patronato:
[10]1° organizzano e attuano, in tutte le forme consentite dalla presente legge e dal relativo regolamento, l'assistenza della maternita' con ambulatori specializzati e adoperandosi perche' le madri allattino i loro figli e questi siano sorvegliati e curati, nel periodo dell'allattamento e dopo il disvezzamento, anche col concorso d'infermiere retribuite dall'Opera nazionale e di visitatrici volontarie;
[11]2° esercitano una vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora dei genitori o tutori, presso nutrici e allevatori o istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza, e provvedono all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati;
[12]3° curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli e normali e dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso delle Congregazioni di carita', le attribuzioni previste dall'art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972;
[13]4° vigilano sui fanciulli e adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorita' giudiziaria, i fatti venuti a loro conoscenza, che possano importare la perdita della patria potesta', della tutela legale e della qualita' di tutore, e curano che in questi casi, si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;
[14]5° denunziano i fatti, pervenuti a loro notizia, i quali possano costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi;
[15]6° assumono tutte quelle altre iniziative che possano rendersi necessarie per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia nei singoli Comuni, e promuovono, quando occorra, dai prefetti, i provvedimenti di cui all'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.
[16]«Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i patroni possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori corporativi i quali devono prestare la necessaria assistenza».
[17]«Art. 11-ter. - I Comitati di patronato hanno sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del Comune».
Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009
