Le indennita' spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini dell'art. 14 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono liquidate dal commissario ed imputate sul capitolo 633 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51 e corrispondente per gli esercizi successivi. Resta ferma la competenza del Ministro per il tesoro per la liquidazione delle indennita' di carattere permanente, indicate nel primo comma dell'art. 17 del decreto legislativo predetto.

Testo vigente dal 1 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;25~art4 · fonte del testo