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Il primo comma dell'articolo 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, e' sostituito dai seguenti: "Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle H, I ed L, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle segreterie universitarie, nonche' tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1 novembre 1961, abbia esercitato nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di eta'. L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso".
Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
