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Dopo il quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, Con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, e' aggiunto il seguente: "La durata della concessione sara' in ogni caso non inferiore agli anni 10".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
