Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 363 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, e' sostituito dal seguente: "I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiore ad ettari diciotto. Tale limite di superficie non si applica per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per le Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397. La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione dello invito da parte della competente intendenza di finanza. Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle per le quali non puo' venire esercitato o comunque non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse, con diritto di prelazione nell'ordine sotto segnato, alle cooperative aventi sede nel Comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente Prefettura e siano legalmente costituite:
tolto: a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli Uffici di collocamento;
tolto: b) da lavoratori agricoli e da coltivatori diretti;
tolto: c) da coltivatori diretti. Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25 giugno 1949, n. 353, articolo 1, comma terzo. La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo. Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze e' libera di accordare la concessione ad altri. L'Amministrazione delle finanze in ogni caso accorda la concessione sentita la competente Commissione provinciale. E' fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1960-12-12;1596~art4 · fonte del testo