Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008. 165 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione e' presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:
tolto: 1) l'intendente di finanza;
tolto: 2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;
tolto: 3) il capo del Servizio idrografico competente;
tolto: 4) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
tolto: 5) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia;
tolto: 6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori, da nominare dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali;
tolto: 7) due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;
tolto: 8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1960-12-12;1596~art1 · fonte del testo