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Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, e' sostituito dal seguente: "L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente articolo 6, comma ottavo, danno senza altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione".
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
