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Limitatamente alla prima concessione successiva alla entrata in vigore della presente legge, l'acquisto della proprieta', dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi rivieraschi di corsi d'acqua pubblica avvenuto per atto tra vivi dopo il 1 gennaio 1960 non ha effetto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto da precedente articolo 4.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008
