Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.
Testo vigente dal 18 novembre 1959
Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante.
Testo vigente dal 18 novembre 1959
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-10-18;945~art2 · fonte del testo