L'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' sostituito dal seguente: "Il sindaco e' tenuto a rilasciare, alle persone di eta' superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identita' conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. La carta di identita' ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. ((La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.))

Testo vigente dal 24 aprile 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1966 al 24 aprile 2002. 4 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… della persona a cui si riferisce. La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatriotolto: , anche per motivi di lavorotolto: , negli Stati membri tolto: della Comunita' economica aggiunto: dell'Unione europea e in quelli tolto: coi aggiunto: con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-18;224~artunico · fonte del testo