Art. 23
Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' soppressa la parola: "particolarmente". Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto e' aggiunto il seguente comma: "Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva