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[1]L'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
[2]« E' necessaria la licenza del prefetto, per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici, idroterapici e fisioterapici.
[3]« Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto sentira' l'Associazione sindacale dei medici giuridicamente riconosciuta competente per territorio.
[4]« E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, specialita' medicinali, presidii medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali naturali od artificiali.
[5]« La licenza e' rilasciata sentito il parere di una speciale commissione d esperti, nominata dal Ministro per l'interno.
[6]« Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo terzo comma e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a cinquemila ».
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 1° maggio 1911-XIX
[9]VITTORIO EMANUELE
[10]MUSSOLINI
[11]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008
