Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008. 197 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La sezione VII del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' sostituito come segue:
tolto: « Sezione VII. - Della fabbricazione e del commercio di presidii medici e chirurgici.
tolto: « Art. 189. - I presidii medici e chirurgici non possono essere prodotti, a scopo di vendita, se non da apposite officine autorizzate dal Ministro per l'interno.
tolto: « Parimenti il commercio di presidii medici e chirurgici e' sottoposto ad autorizzazione del Ministro per l'interno.
tolto: « Il regolamento determina i presidii ai quali debbono essere applicate le disposizioni del presente articolo, le modalita' da osservare nel commercio di essi, anche per quanto si riferisce al prezzo di vendita, nonche' i requisiti cui debbono rispondere le officine di produzione.
tolto: «Il contravventore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire mille a cinquemila.
tolto: « Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura fino a tre mesi e, in caso di recidiva, da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite; puo' inoltre procedere al sequestro dei presidii medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio ovunque si trovino.
tolto: « Il provvedimento del prefetto e' definitivo ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art6 · fonte del testo