L'art. 1 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente: "Sono compresi nell'assicurazione obbligatori a contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e successive modificazioni, in quanto addetti ai lavori attinenti ai servizi meramente esecutivi postali e delle telecomunicazioni, gli impiegati ed agenti di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, gli agenti con obbligazione personale anche provvisoria, come pure i fattorini, il personale degli uffici locali e i titolari di agenzia, i ricevitori, i portalettere, i salariati e gli operai giornalieri. E' compreso nell'assicurazione anche il personale postale telegrafico in servizio quale conducente di automezzi o in servizio armato di vigilanza e di scorta in quanto disimpegni i servizi stessi per disposizione dell'Amministrazione. L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per il personale dirigente ed ispettivo, che, nell'esplicazione del servizio ad esso affidato, sia presente o prenda materialmente parte ai lavori attinenti ai servizi esecutivi postali e delle telecomunicazioni e venga a trovarsi esposto ai rischi specifici del personale esecutivo, oppure quando, per l'esecuzione di incarichi affidatigli, usi - mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o sia costretto, in mancanza di pubblici servizi, ad adoperare altri mezzi di locomozione. E' escluso dall'assicurazione obbligatoria il personale che ai momento dell'infortunio e' addetto agli uffici amministrativi e contabili, quali che siano le mansioni da esso disimpegnate".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art1 · fonte del testo